Canapa e talee: i chiarimenti dell’avvocato Bulleri

Canapicoltura CBD e cannabis light //

Dopo i primi commenti a caldo circa le indicazioni contenute nella circolare del MIPAAF del 22.05.2018, riteniamo opportuno analizzare con logica e buon senso, nel rispetto della ratio dell’intero quadro normativo vigente, lo scenario che tale provvedimento apre nel settore canapa.

In primo luogo, riflettendo sul punto 2. delle specifiche sulle coltivazioni destinate al florovivasimo, occorre sottolineare come l’espressione “Non è consentita la riproduzione per via agamica di materiale destinati alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa ottenuti” imponga una riflessione sulla portata della prescrizione: se da un lato si esclude la riproduzione per via agamica della canapa, dall’altro, tale limite è circoscritto alla destinazione per successiva commercializzazione dei prodotti da essi ottenuti.

L’esclusione, pertanto, riguarda i prodotti ottenuti dalla pianta propagata per via agamica, quale ad esempio l’infiorescenza, ma non esclude la commercializzazione della pianta così riprodotta, quale (a titolo esemplificativo) una pianta ornamentale. Pianta ornamentale di cui, peraltro, è prevista dal punto 4. della medesima circolare la libera commercializzazione senza necessità di alcuna licenza.

D’altro canto, la medesima tipologia di riproduzione non pare essere esclusa per le piante di canapa importate da Paesi esteri. Ma il quadro, in realtà, risulta ancora più confuso sotto il profilo puramente della ratio se consideriamo le previsioni contenute nel DM 5.04.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11.06.2011 il quale, all’allegato 3.5 prevede un “PROTOCOLLO PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE  AGRONOMICO  E  DI  UTILIZZAZIONE  DI  VARIETA’  A   MOLTIPLICAZIONE  VEGETATIVAche ha espressamente ad oggetto la “fioritura femminile”.

A questo punto la domanda sorge spontanea. Come è possibile che una circolare del 2018 contraddica un Decreto Ministeriale del 2011 il quale, anticipando il corso degli eventi, aveva già previsto addirittura un protocollo per la classificazione delle piante di canapa ottenute per moltiplicazione vegetativa (e quindi per via agamica), ritenendo – evidentemente – lecita tale tecnica riproduttiva?

Tale incongruenza risulta contraddittoria sotto 4 livelli di lettura:

1) Sul piano della ratio dell’impianto normativo della materia dal momento che la legge quadro di settore si pone la finalità di sostenere ed incentivare la filiera produttiva della canapa italiana, tra cui la filiera florovivaista;

2) Sul piano della gerarchia delle fonti dal momento che, come noto, una circolare ministeriale non può certamente derogare nè contraddire un Decreto Ministeriale nè tantomeno la legge statale;

3) Sul pianto della costituzionalità stessa della norma dal momento che, così come formulata, appare in contrasto con il principio della libera iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 Cost. in un settore pienamente legale;

4) Sul piano economico, in quanto rischia di minare la competitività nel mercato dell’intero settore florovivaista italiano, che, per stessa ammissione del MIPAAF, dovrebbe rappresentare una delle principali risorse del nostro Paese sul piano agricolo; vietare la riproduzione agamica in Italia significa incentivare le importazioni delle piante così riprodotte dall’estero (Austria e Svizzera in primis), limitando le potenzialità della filiera italiana.

Occorre poi sottolineare come la problematica non riguardi soltanto i limiti imposti al mercato, ma rischia di frenare, cosa ancor più grave, tutta l’attività di ricerca che da anni è stata portata avanti proprio sulla scorta delle indicazioni del DM citato, in virtù del quale erano pendenti progetti inerenti la moltiplicazione vegetativa della canapa, senza contare gli investimenti sinora fatti dal mondo imprenditoriale.

Da tali premesse è inevitabile sottolineare l’esigenza di armonizzazione delle varie disposizioni sulla scorta della logica e del buon senso e, più semplicemente, nel rispetto della ratio della legge quadro n. 242/2016.

Escludere la riproduzione per via agamica, oltre che presentare dei forti dubbi sul piano della legittimità giuridica per i motivi sopra esposti, impone una riflessione a monte sul piano dell’opportunità di tale previsione.

Per tali motivi sarebbe opportuno riconoscere la riproduzione vegetativa della pianta di canapa, magari riconducendola ed ancorandola al rispetto della normativa vigente in materia di passaporto delle piante così da garantire la tracciabilità del procedimento ed evitare che i florovivaisti italiani siano costretti a lavorare con eccessive e non necessarie limitazioni.

In questa ottica ancora più opportuna risulta l’attesa adozione di un disciplinare di produzione composto dall’indicazione di buone pratiche agricole ed agronomiche che, su base volontaria, gli operatori del settore potranno adottare per un libero mercato in cui un settore come quello di canapa, composto da molte persone che con competenza ed esperienza, lavorano ogni giorno all’insegna della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione che rappresentano, tra l’altro, quei requisiti fondamentali per essere competitivi nel mercato globale.

Avvocato Giacomo Bulleri per Consulcanapa.it

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