Via libera alle infiorescenze, stop definitivo ad erba svizzera o comunque a genetiche importate e non comprese tra quelle certificate. E’ la pronuncia del ministero delle Politiche agricole che ha anche specificato che, nonostante sia del tutto consentito il florovivaismo, non sono consentite le talee, ma solo la riproduzione da seme certificato.
Con la circolare emanata ieri la prima volta che la parola infiorescenze campeggia in un documento ufficiale, dopo essere stata cancellata dall’ultima versione del testo della legge 242 approvata nel 2016, e il vice ministro Andrea Olivero ha chiarito che questa circolare è “un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell’ambito del florovivaismo in modo da attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione”, sottolineando che: “In questo modo agevoliamo anche l’attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti”.
Dopo aver ribadito che il limite di riferimento per il THC rimane lo 0,2%, che è quello europeo, viene ricordato che: “Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore”. Se invece “venga accertato che il contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa”.
Secondo il Mipaaf: “È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato”. Quindi non sono consentite le talee, nemmeno con altre forme di riproduzione asessuata: “Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati”.
Viene poi chiarito che “Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia”. Resta invece libera la vendita di piante di canapa a scopo ornamentale.
Infine il passaggio cruciale sulle infiorescenze: “Pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti”.
Mario Catania