Sono passati pochi giorni da quando Paolo Adriano, sindaco di Mondovì, comune della provincia di Cuneo, ha emesso un’ordinanza comunale per vietare la vendita di cannabis light per 12 mesi. La prima reazione arriva dal neonato Consorzio nazionale di tutela della canapa, che con una dura presa di posizione prova ad uscire da una visione pregiudiziale del fenomeno, come sta accadendo ad istituzioni e politici, per affrontare la questione da un punto pratico e giuridico.
Il Consorzio Nazionale di Tutela della Canapa, come spiegato in un comunicato stampa, “ritiene che l’ordinanza del Sindaco di Mondovì n. 79/2019 che ha disposto il divieto su tutto il territorio comunale per un periodo di 12 mesi della vendita di “prodotti e/o miscele vegetali costituite da infiorescenze di canapa sativa L. a basso tenore di principio attivo (THC<0,2%) e suoi derivati (resine)” sia fondata su presupposti del tutto errati ed infondati sia sotto un profilo logico-giuridico che tecnico-scientifico”.
Dopo aver ricordato che la canapa sativa è regolata da una legge nazionale e inquadrata come prodotto agricolo, e come la stessa legge incentivi pa produzione e trasformazione dei prodotti derivati, il Consorzio ricorda che: “Risultano privi di pregio giuridico le riferite valutazioni tecniche sulla scorta delle quali il Sindaco di Mondovì ha giustificato l’adozione dell’ordinanza de quo nell’espressione del proprio potere di prevenzione e contrasto di fenomeni pericolosi per la salute pubblica, trattandosi di atti e pareri di parte privi di rilevanza giuridica se non addirittura assolutamente impropri in quanto i prodotti in questione esulano dall’applicazione di ogni normativa volta alla prevenzione ed alla repressione degli stupefacenti poichè privi di qualsivoglia effetto psicotropo e, quindi, rappresentanti condotta inoffensiva, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza”.
Infine dal Consorzio fanno notare che: “Il provvedimento è palesemente illegittimo” e che “viola gli art. 3 e 41 della Costituzione, limitando sia la libertà individuale che la libera iniziativa economica e determinando un evidente ed ingiustificato danno per gli esercizi commerciali ed in particolare per i negozi specializzati in canapa che hanno fatto legittimo affidamento sul dettato normativo”. Con dei possibili rivolti economici e richieste di danno, perché: “Tale ordinanza configura pertanto anche un danno risarcibile sia sotto il profilo del lucro cessante che del danno emergente”.
“Per questi motivi”, conclude il comunicato, “avanzeremo formale richiesta di annullamento in autotutela al Sindaco di Mondovì affinché, sulla base delle evidenze logico-giuridiche fornite, possa annullare l’ordinanza in tempi brevissimi. In caso negativo, con il supporto del nostro legale, l’avvocato Giacomo Bulleri, impugneremo l’ordinanza dinanzi al TAR competente ritenendo la medesima palesemente illegittima e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi dell’intero settore della canapa industriale”.
Redazione di canapaindustriale.it