Mondovì: annullata l’ordinanza che impediva di vendere cannabis light

Canapa economia e politica //
In questo articolo
1 / L'ordinanza e le ragioni del ricorso
2 / L'annullamento

Dopo il ricorso al Tar presentato dal Consorzio nazionale di tutela della canapa, il sindaco di Mondovì (provincia di Cuneo), Paolo Adriano, ha annullato l’ordinanza contro la vendita di cannabis light. Il provvedimento era arrivato dopo l’inaugurazione del negozio Now, ubicato in via Vico, una delle strade centrali della città, rimasto aperto pur senza vendere la merce contestata.

Il negozio vendeva biscotti, cosmetica e derivati da infiorescenze di canapa.

L’ordinanza e le ragioni del ricorso

“La loro libera commercializzazione può creare una visione falsata della realtà, ingenerando, soprattutto nella giovani generazioni, l’idea che il consumo di sostanze sia assolutamente normale, non dannoso e lecito”, aveva spiegato il primo cittadino nell’ordinanza datata 29 marzo 2019. In realtà i  prodotti non sono  considerati dalla legge  come sostanze stupefacenti perché il Thc (principio attivo) presente non supera lo 0,2% e quindi di regolare commercio. All’indomani il titolore del negozio insieme al Consorzio nazionale di tutela della canapa ha annunciato battaglia, spiegando che avrebbe ricorso al Tar. Il Consorzio, in un documento di un documento di 38 pagine e 14 punti, aveva spiegato che si tratta di un atto illegittimo perché la legge nazionale consente la trasformazione e la vendita di prodotti derivati dalla cannabis, proprio perché la canapa viene considerato un prodotto agricolo a tutti gli effetti. Presentando il ricorso il Consorzio aveva detto che la decisione del sindaco crea un ingiustificato danno economico per gli esercenti.

L’annullamento

Successivamente il 31 maggio dalle Sezioni Unite della Cassazione è arrivata una sentenza che proibisce la vendita di sostanze derivate dalla cannabis sativa, ma solo quelle con effetto drogante. Così, citando questa pronuncia, il sindaco di Mondovì ha annullato l’ordinanza di chiusura. Così è anche il ricorso è decaduto.  “Al di là delle considerazioni di carattere tecnico inerenti il provvedimento de quo (la procedura dinanzi al TAR ha ad oggetto questioni di legittimità dell’atto e non di merito), che comunque lascia impregiudicate le questioni inerenti alla commercializzazione delle infiorescenze affrontate di recente anche dalla nota pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, riteniamo che tale provvedimento abbia comunque raggiunto un risultato importante, ossia consentire al canapaio di Mondovì di esercitare liberamente la propria attività senza alcun limite”, ha commentato Giacomo Bulleri, avvocato e legale del Consorzio nazionale di tutela della canapa.
“Riteniamo quindi – ha concluso-  che la decisione rappresenti un precedente importante nel solco della tutela della libertà di iniziativa economica – garantita dall’art. 41 della Costituzione – che non può essere compressa oltre i limiti previsti dall’ordinamento e, quindi, certamente, non su base comunale mediante il ricorso all’ordinanza sindacale”.

Dopo il ritiro dell’ordinanza il negozio Now è tornato a vedere i prodotti a base di cannabis light.

Matteo Melani       

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