Il ministero dell’Agricoltura con D.M. del 27 luglio 2020 pubblicato in Gazzetta il 19 agosto, ha inserito la canapa sativa tra le piante officinali. Il Decreto stabilisce i prezzi massimi per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione 2020.
All’interno del decreto, al paragrafo “piante officinali” troviamo “canapa infiorescenza”.
Secondo l’Avv. Giacomo Bulleri esperto del settore è un grosso passo in avanti:
“Le conseguenze sono di estrema rilevanza soprattutto se valutate in un contesto più ampio. Occorre infatti rilevare come lo stesso D.Lgs. n. 75/2018, che ha riformato la normativa in materia di piante officinali, aveva previsto, da un lato che con successivo decreto lo stesso Ministro avrebbe provveduto ad aggiornare l’elenco delle piante officinali sulla scorta del lavoro del tavolo tecnico, da tempo già istituito. Dall’altro, aveva già previsto che dall’ambito di tale decreto erano comunque escluse le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/1990. Da ciò discende una fondamentale considerazione: il Ministero ha inserito le infiorescenze di canapa tra le piante officinali per le sue note proprietà ritenendo – evidentemente – come essa non costituisca una sostanza stupefacente”.
La canapa sativa, infiorescenze comprese, viene dichiarata ufficialmente e a tutti gli effetti un prodotto agricolo. Considerando le varietà certificate con tenore di THC inferiore allo 0,2%, “potrà essere coltivata e trasformata non solo per le finalità elencate dall’art. 2 della L. n. 242/2016 (alimenti, cosmetici, semilavorati, materiale per bioedilizia, bioplastiche, florovivaismo), ma anche quale pianta officinale secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 4 del D.Lgs. n. 75/2018“.
“Il risultato dell’attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera”.
Viene quindi ammessa la prima lavorazione dei fiori di canapa destinata ad uso estrattivo e diventa così a pieno titolo un’attività agricola (art. 2135 del codice civile).
Non solo quindi la liceità della trasformazione ad uso estrattivo (oli essenziali, terpeni, estratti), il decreto che inserisce le infiorescenze di canapa tra le piante officinali apre le porte ad una vera e propria filiera produttiva agro-industriale.
Un bel passo in avanti rispetto alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
Un bel passo in avanti per tutto il settore.
Per un approfondimento dettagliato sull’argomento rimandiamo al sito dell’Avvocato Bulleri.
Romana De Micheli