Cosmetici, Novel Food e CBD: Federcanapa risponde punto per punto a Filippo Gallinella

Canapa economia e politica //
In questo articolo
1 / La sentenza della Corte europea
2 / Cosmetici, ingredienti e produzione
3 / Novel Food e Consorzio europeo
4 / La legge regionale del Piemonte

Pubblichiamo qui di seguito la risposta di Federcanapa all’intervista che abbiamo realizzato all’onorevole Filippo Gallinella e che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, che vuole inaugurare un percorso costruttivo per tutto il settore. 

Con riferimento all’intervista rilasciata dall’On. Filippo Gallinella a Canapaindustriale.it riteniamo rilevante e costruttivo effettuare alcune precisazioni.

Condividiamo ed apprezziamo la concezione di insieme espressa dall’On. Gallinella circa la cannabis sativa L. (dove L. non sta per light come correttamente osservato) circa la necessità di raccordare la normativa generale con le specifiche normative di settore in base alle diverse destinazioni d’uso consentite.

Altrettanto apprezzabile la cognizione della fonte comunitaria per la disciplina di alimenti (Reg. n. 178/2002) e cosmetici (Reg. n. 1223/2009).

Viceversa la destinazione farmaceutica risulterà disciplinata dal DPR 309/1990 in quanto non prevista tra le destinazioni della L. n. 242/2016.

Al contempo riteniamo necessario chiarire alcuni punti non con lo scopo di suscitare sterili polemiche bensì con la finalità di costruttiva di superare quella antinomie ed equivoci che da anni stanno frenando la crescita del settore.

La sentenza della Corte europea

1- La sentenza della Corte di Giustizia non si concentra in realtà sulla sola commercializzazione di liquidi per sigarette elettroniche con CBD, bensì opera una chiara e basilare ricostruzione del diritto comunitario in materia di canapa sativa L. (ossia di un prodotto agricolo con una propria organizzazione comune del mercato) e dei suoi rapporti con la Convenzione sugli Stupefacenti.

Ad esito di tale analisi la Corte ha chiaramente indicato che normative nazionali che limitano la commercializzazione di prodotti al CBD ottenuti dalla pianta nella sua interezza determinano restrizioni quantitative al mercato comune violando gli artt. 34 e 36 del TFUE in quanto generiche esigenze di tutela della salute pubblica (come quelle espresse dal CSS con il parere del giugno 2018) non giustificano l’imposizione di norme restrittive al mercato comune.

Non a caso la Cassazione francese si è già espressa su tale linea e la Francia ha trasmesso all’Europa il testo della nuova legge che consente l’uso dell’intera pianta per tutte le finalità industriali.

Cosmetici, ingredienti e produzione

2- In materia di cosmetici concordiamo con l’On. Gallinella per cui ai cosmetici si applicherà la normativa di cui al Reg. n. 1223/2009, per cui è assolutamente lecito l’impiego nella formulazione di prodotti cosmetici degli ingredienti cosmetici (INCI) ammessi senza restrizioni dal Cosmetic Ingredient Database (ed in esso troviamo il CBD naturale e sintetico, CBG e gli estratti di foglia, radici, semi e germogli).

Al contempo la materia cosmetica comprende non solo la formulazione di prodotti cosmetici finiti ma anche la produzione di ingredienti e semilavorati, i quali possono essere prodotti nel rispetto delle normative tecniche di settore.

Ergo qualora si ritenesse, come paventato dall’On. Gallinella, che l’attività estrattiva è appannaggio delle sole aziende farmaceutiche si genererebbe una palese restrizione quantitativa lesiva del diritto comunitario e delle regole del mercato, dal momento che in Italia si potrebbe soltanto formulare i prodotti con ingredienti prodotti all’estero ma non produrre i medesimi ingredienti in Italia, il che è difficilmente sostenibile.

Novel Food e Consorzio europeo

3- In materia di Novel Food vogliamo portare a conoscenza dell’On. Gallinella che la EIHA ha promosso un Consorzio Europeo di cui fanno parte oltre 180 aziende (di cui 8 italiane), il quale ha sottoposto una Novel Food application per CBD isolato ed estratti full spectrum. Tale applicazione ha già superato l’administrative check presso la FSA britannica, mentre dinanzi alla EFSA, nel settembre 2020, è stata sottoposta la domanda per il CBD isolato naturale e sintetico, procedura tuttora pendente in attesa dei risultati dello studio tossicologico per dimostrarne la sicurezza a fini alimentari.

Il semplice fatto che sia stata presentata un’applicazione Novel Food per il CBD estratto dalla pianta intera (fiori e foglie comprese) denota come fiori e foglie non siano tout court stupefacenti altrimenti tale applicazione non sarebbe stata ricevibile (uno stupefacente, come noto, non può essere impiegato in un alimento ai sensi del Reg. n. 178/2002).

La legge regionale del Piemonte

4- Infine, a riprova di quanto sopra esposto, riteniamo utile portare a conoscenza dell’On. Gallinella che il governo di cui il suo partito fa parte ha deliberato in data 29.07.2021 di NON impugnare la L.R. Piemonte n. 12/2021 ritenendola – evidentemente – non eccedente la competenza regionale e non in contrasto con la normativa nazionale; tale Legge menziona espressamente i fiori tra i semilavorati e consente l’uso della canapa come biomassa da estrazione.

In conclusione ci siamo permessi di scrivere la presente nota con il fine di collaborare costruttivamente all’evoluzione del settore che è frenato non dalle norme ma dall’interpretazione che ne viene data.

Restiamo pertanto a disposizione per ogni confronto con i tecnici dei Ministeri competenti per contribuire ad un assetto normativo armonico e conforme al diritto comunitario, anche al fine di evitare l’adozione di potenziali provvedimenti da parte della Corte di Giustizia Europea come quelli adottati contro Francia e Svezia che presentavano un’impostazione analoga a quella italiana.

Redazione di Canapaindustriale.it 

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