Piemonte: la legge regionale prevede 250mila euro di incentivi, infiorescenze ed estrazione

Canapa economia e politica //
In questo articolo
1 / Cosa prevede legge regionale in Piemonte
2 / Un cluster regionale e tre distretti rurali per la canapa piemontese
3 / Gli ambiti di applicazione della legge regionale del Piemonte

Il Piemonte ha definitivamente approvato la nuova legge regionale a sostegno della coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e a supporto delle relative filiere produttive, che prevede incentivi pari a 84mila euro l’anno, per 3 anni, per un totale di oltre 250mila euro. Ecco di cosa si tratta.

Cosa prevede legge regionale in Piemonte

La Regione Piemonte, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, il 29 maggio 2021 ha approvato una legge regionale per sostenere la coltivazione della canapa e l’intera filiera produttiva a essa collegata. La normativa è valida entro i confini di competenza e viene applicata previa autorizzazione del comune interessato.

Considerati i numerosi utilizzi nei diversi settori e gli altrettanti prodotti che possono discendere dalla pianta, sono cinque gli obiettivi principali della normativa entrata ufficialmente in vigore il 18 giugno 2021:

– promuovere le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa;

– favorire la creazione di filiere produttive che integrano la ricerca con il ciclo industriale al fine di creare le condizioni per un’estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione;

– favorire la realizzazione e lo sviluppo strutturato di filiere produttive dei derivati dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa per sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole, l’integrazione fra i processi agricoli e quelli industriali, nonché gli interventi che permettono l’impiego della canapa e dei suoi derivati in particolare nel settore alimentare, industriale, tessile e ambientale;

– favorire le filiere della coltivazione e della trasformazione della canapa come pianta officinale e come biomassa da estrazione ad uso cosmetico e alimentare;

– promuovere programmi di formazione universitaria e degli istituti d’istruzione superiore per diffondere la conoscenza e la formazione sulla canapa e le potenzialità e le opportunità imprenditoriali della sua filiera.

A portare all’approvazione della legge è stato soprattutto il riconoscimento dell’importanza e del ruolo chiave della pianta e delle sue componenti (granella, infiorescenze, canapulo e fibra) sotto diversi punti di vista: economico e industriale, ambientale (bonifica dei terreni, fitodepurazione, contrasto al dissesto idrogeologico e al cambiamento climatico…) e agricolo, dove la pianta viene sfruttata come coltura da rotazione per recuperare terreni abbandonati o poco idonei ad altre colture agricole.

Fondamentale per rientrare nell’ambito dell’applicazione della normativa lo sviluppare coltivazioni che utilizzano esclusivamente semi certificati di Cannabis sativa L. di tipologie iscritte nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o, in alternativa, piante di nuove specie nate da incorci naturali tra quelle già iscritte nel catalogo. Vengono escluse quindi le coltivazioni risultato di taleaggio.

Un cluster regionale e tre distretti rurali per la canapa piemontese

La legge, inoltre, prevede anche la creazione di un vero e proprio distretto regionale della canapa, che sarà articolato in un cluster regionale della canapa e 3 distretti produttivi locali.
Il cluster regionale avrà lo scopo di monitorare l’evoluzione della normativa regionale e interfacciarsi con la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP). Sarà coordinato dall’Assessorato all’agricoltura.
I tre distretti rurali identificati sono invece: quello delle valli alessandrine del fiume Bormida, del fiume Erro e del fiume Orba; poi il distretto rurale locale della canapa della pianura del carmagnolese con altipiano del poirinese, a sud di Torino; e infine il distretto rurale locale della canapa del canavese, delle aree periurbane di Torino-est e nord-est all’eporediese ed al basso biellese.

Gli ambiti di applicazione della legge regionale del Piemonte

La legge approvata dalla Regione Piemonte consente di sfruttare le piante nate da semi certificati in diversi ambiti: da quello alimentare e cosmetico — purché per prodotti realizzati esclusivamente nel rispetto delle normative in vigore —, a quello bioedile o bioingegneristico, passando per il bioenergetico (oli, carburanti, cippato…) e il florovivaistico. A questi si aggiungono le pratiche di sovescio (che consiste nell’interrare apposite colture per aumentare la fertilità del terreno), la produzione di materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati e la coltivazione finalizzata alle attività didattiche e di ricerca.

In particolare, la Regione con questa normativa ha inoltre superato l’ambiguità delle altre leggi in vigore confermando da una parte che tra i semilavorati per la fornitura alle attività industriali e artigianali sono incluse anche le infiorescenze e dall’altra che la canapa viene qualificata come pianta officinale, oltre che come biomassa da estrazione. Ultimo, ma non meno importante, da ora sarà possibile estrarre il CBD anche dalle paglie.

“Penso che il Piemonte abbia colto una grandissima occasione, ossia quella di dare attuazione alle indicazioni fornite dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso Kanavape, consentendo, di fatto, l’utilizzo dell’intera pianta di canapa per le finalità industriali di legge e legittimando le attività di trasformazione all’interno delle rispettive normative di settore per l’alimentare, il cosmetico e le officinali”, spiega l’avvocato Giacomo Bulleri. “Tale scelta, peraltro, appare in linea sia con la nuova legge francese, che è già stata comunicata alla Commissione Europea nell’ambito della dovuta procedura TRIS, sia con le scelte già compiute da altri Stati Membri (Croazia, Repubblica Ceca e Lituania). A livello nazionale ritengo che tale legge, lungi dal rappresentare un ‘liberi tutti’ o la soluzione a tutti i problemi interpretativi del settore, possa costituire un valido strumento sia ai fini della corretta interpretazione della normativa vigente — dal momento che la decisione del Governo di non impugnare tale legge significa che è stata ritenuta non eccedente la competenza regionale e non contrastante con la normativa nazionale sovraordinata — sia quale spunto programmatico per i lavori del tavolo di filiera istituito presso il MIPAAF”.

Martina Sgorlon

Altri articoli che potrebbero interessarti...