Piemonte: passo indietro sulla legge regionale, eliminate infiorescenze ed estrazione

Canapa economia e politica //
In questo articolo
1 / Le modifiche alla legge regionale del Piemonte sulla canapa

Durante la discussione della legge regionale in Piemonte, che si proponeva di innovare la legislazione in materia di canapa inserendo le infiorescenze nei semilavorati, il riferimento alle piante officinali ed alla biomassa da estrazione, oltre al CBD, sembrava la possibilità che il governo impugnasse il provvedimento. E invece, una volta approvato non era successo nulla. Ma, pochi giorni dopo, la Regione, per propria iniziativa, ha modificato la legge eliminando tutti i fattori di novità che facevano ben sperare il settore per il futuro.

“La Regione Piemonte ha ritenuto, di propria iniziativa ec a pochi mesi dall’entrata in vigore, di modificare la L.R. n. 12/2021 eliminando, di fatto, tutti gli elementi innovativi che avevano posto tale legge come una delle prime adottate sulla scia delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea nel caso Kanavape“, commenta l’avvocato Giacomo Bulleri parlando con Canapaindustriale.it sottolineando che: “E’ stato eliminata la parola fiore tra i semilavorati ed i riferimento alla pianta officinale ed alla biomassa da estrazione, oltre al CBD. E’ evidente come la decisione sia puramente politica, dal momento che il Governo Italiano con delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2021 aveva deciso di non impugnare tale legge ritenendola evidentemente conforme alla normativa nazionale e non eccedente alla competenza regionale”.

Le modifiche alla legge regionale del Piemonte sulla canapa

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 (Sostegno alla coltura della canapa “Cannabis sativa L.” e alle relative filiere produttive) è sostituita dalla seguente: “a) promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 12/2021 è abrogata. Era il comma in cui era previsto di “favorisce le filiere della coltivazione e della trasformazione della canapa come pianta officinale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020 (Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l’uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2020. Quarto elenco) e come biomassa da estrazione ad uso cosmetico e alimentare.

3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2021 è sostituita dalla seguente: “a) l’importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra”. Prima invece prevedeva che la Regione riconoscesse: “L’importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti iscritte nel catalogo di cui all’articolo 2, comma 1, coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione delle diverse componenti della pianta, in particolare della granella, dei fiori, del canapulo e della fibra”.

Redazione di Canapaindustriale.it

Altri articoli che potrebbero interessarti...