Il settore della cannabis light rischia di essere cancellato? Per Simonetti “non cambia nulla”

Canapa economia e politica //
In questo articolo
1 / Federcanapa e la proposta di modifica del decreto
2 / La visione opposta
3 / L'avvocato Lorenzo Simonetti: "Non cambia nulla rispetto al passato"

Il decreto che inserisce la canapa tra le piante officinali è stato approvato scatenando le reazioni del settore. Ieri diverse associazioni (Canapa Sativa Italia, Resilienza Italia Onlus, Sardinia Cannabis, LaCanapaCiUnisce, e Sativa Molise) avevano pubblicato un comunicato sottolineando che “Nel caos normativo e in un quadro già caratterizzato da interpretazioni non omogenee nelle varie procure, il rischio è che venga azzerata la coltivazione e prima trasformazione per tutti gli altri usi e indotti non farmaceutici”.

Il riferimento è al contestato punto 4 dell’articolo 1 del decreto, che recita: “La coltura della Cannabis sativa L. delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute”.

Federcanapa e la proposta di modifica del decreto

Federcanapa, invece, ha inviato una comunicazione a tutti gli assessorati Regionali all’agricoltura sottolineando che: “il decreto sancirebbe un’ingiustificata ed anacronistica limitazione per gli agricoltori italiani che si vedrebbero costretti a rinunciare alla possibilità di destinare le produzioni di foglie e infiorescenza da varietà a basso THC alla produzione di aromi, sostanze attive non psicotrope, semilavorati per la cosmesi, rinunciando alla parte di pianta in cui risiedono le principali proprietà officinali. Tale limitazione del resto risulta in evidente contrasto con il diritto comunitario alla luce delle chiare indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e dei recenti sviluppi della normativa in altri Paesi dell’UE, tra cui la Francia, che ha legittimato l’impiego di fiori e foglie per la produzione di estratti di canapa.

La visione opposta

“Con il via libera delle Regioni al decreto interministeriale sulle piante officinali, viene fatta finalmente chiarezza sulla coltivazione, raccolta, e prima trasformazione di un settore che offre prospettive per una diversificazione per le nostre imprese agricole. Lo dichiarano la senatrice Gisella Naturale e la deputata Chiara Gagnarli, capigruppo del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni agricoltura di Senato e Camera. “Importante precisare”, concludono in una nota riportata dall’agenzia Nova, “che per le problematiche riguardanti alcune parti della canapa la soluzione non è nella possibilità di questo decreto in quanto sono altre le normative di riferimento”.

L’avvocato Lorenzo Simonetti: “Non cambia nulla rispetto al passato”

“Per quanto mi riguarda è un’interpretazione dell’articolo 4 comma 1 del nuovo decreto ministeriale, laddove si parla dell’inserimento tra le piante officinali della canapa sativa. In particolare della canapa sativa sono stati inseriti in via limitata i semi e i derivati dei semi. Poi prosegue la norma ministeriale dicendo che le foglie, le infiorescenze o le sostanze attive medicinali della canapa fanno parte del dpr 309/90. Non voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, è più semplicemente che non cambia nulla rispetto al passato. E’ chiaro che c’è stato un accordo tra i vari tavoli del Ministero, in cui ovviamente la voce più importante maggiore è stata quella del Ministero della Salute, che non ha voluto chiaramente inserire le foglie e le infiorescenze di canapa sativa nella lista delle piante officinali. Inoltre dobbiamo tenere bene a mente che il decreto ministeriale è una fonte di rango secondario rispetto alla legge e dunque non avrebbe comunque modo di poter incidere sulla struttura e l’impalcatura della 242 del 2016 e della giurisprudenza che ne è conseguita anche e soprattutto in ordine al valore dell’efficacia drogante. Occorre comunicare bene quello che sta accadendo perché ricordiamoci che la cattiva informazione può scatenare interpretazioni errate anche parte delle forze dell’ordine”.

Ad ogni modo vi daremo presto altri aggiornamenti.

Redazione di Canapaindustriale.it

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