Sardegna e canapa: la Corte Costituzionale boccia una parte della legge regionale

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1 / Sardegna e canapa: la commercializzazione delle infiorescenze bocciata dalla Corte Costituzionale

La legge regionale sulla canapa in Sardegna, approvata nel marzo del 2022 era stata presentata come un provvedimento di matrice europea che si poneva l’obiettivo di sostenere e valorizzare la filiera territoriale della canapa nell’ambito e nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento nazionale e comunitario.

Non a caso la finalità di tale legge era quella di favorire e promuovere la filiera agroindustriale con particolare riferimento “alla coltivazione e trasformazione nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione”, mirando all’istituzione di un sistema distrettuale avente la finalità di attivare sinergie e aumentare la competitività delle imprese (qui l’articolo scritto per Canapaindustriale.it dall’avvocato Giacomo Bulleri e dall’agronomo dell’Università di Sassari Giacomo Patteri).

Lo scopo della legge era quello di porre rimedio alle criticità palesate dal settore sia sotto il profilo legale-normativo sia sotto un profilo tecnico-operativo. L’idea alla base era infatti che soltanto mettendo in sicurezza la filiera sarebbe stato possibile consentirne lo sviluppo in tutte le sue fasi: coltivazione, trasformazione e commercializzazione.

Per questo, oltre a prevedere l’utilizzo di tutti i sottoprodotti della pianta, fiori compresi, oltre a prevedere l’istituzione di un tavolo di coordinamento e la promozione di attività di ricerca, funzionali all’individuazione di genetiche idonee alle condizioni pedoclimatiche isolane.

Sardegna e canapa: la commercializzazione delle infiorescenze bocciata dalla Corte Costituzionale

La legge però era stata impugnata dal governo Draghi, e nei giorni scorsi è arrivato il responso della Corte Costituzionale, che ha bocciato la parte che riguarda la commercializzazione dei prodotti derivati, come le infiorescenze.

Nello specifico il governo aveva evidenziato sei questioni di illegittimità costituzionale, nei primi quattro articoli della norma e nell’ultimo sulla copertura finanziaria. La Consulta ha ritenuto illegittimo il punto (all’articolo 3, commi i e h) in cui si inseriscono tra i prodotti ottenibili e commercializzatili dalla coltivazione della canapa anche piante intere, parti di pianta e rami freschi o essiccati e polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento.

L’inserimento delle cosiddette infiorescenze, per la Corte, va oltre il perimetro di competenza della Regione in materia di agricoltura e contrasta con le discipline statali in materia di coltivazione della cannabis “che la costante giurisprudenza di questa Corte reputa espressione di principi fondamentali a tutela della salute pubblica”, si legge nella sentenza.

Una sentenza che fa fare un passo indietro a tutto il settore, e che soprattutto non tiene conto della recente pronuncia del Tar che, nel cancellare l’inserimento della canapa tra le piante officinali limitandone l’uso a fibra e semi, aveva sottolineato che non si possono limitare gli usi della canapa ad alcune parti per un generico principio precauzionale che va invece motivato con dati scientifici.

Redazione di Canapaindustriale.it

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